A.I.F.E.C.S. ha organizzato per il 23 giugno un incontro con organi istituzionali rivolti ai consulenti del lavoro 9-13 in aula virtuale. TITOLO: L’importanza della corretta redazione del documento valutazione rischi controllo e sanzioni Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR: Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro. Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro. Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro. Sanzioni penali L’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando a violare l’obbligo sono: Aziende con oltre 200 lavoratori. Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori. Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni. Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Centrali termoelettriche. Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto. Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno. Definiamo anche quello che accade durante un controllo ispettivo e quello che l’azienda deve esibire Durata: 4 h Il corso rilascia 4 crediti formativi per CONSULENTI DEL LAVORO. Per iscrizioni CLICCARE QUI
CCNL Società ed Enti di Formazione
Sottoscritto da A.I.F.E.C.S. il CCNL per Società ed Enti di Formazione
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