Parere pro veritate

Parere Pro Veritate Dott. Lorenzo Fantini

A.I.F.E.C.S., di seguito anche Associazione, previo invio di pertinente documentazione e discussione del tema telefonicamente e per mail, ha chiesto allo scrivente di rendere il proprio parere rispetto alla legittimazione ad operare come soggetto formatore dei seguenti corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
1) Corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;
2) Corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP);
3) Corsi di formazione per RSPP e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito ASPP);
4) Corsi di formazione per la conduzione di talune attrezzature di lavoro;
5) Corsi abilitanti alla docenza nei corsi di formazione per la salute e sicurezza e corsi di aggiornamento per docenti;
6) Corsi per coordinatori per la sicurezza e corsi “funi” e “ponteggi”;
7) Corsi di formazione in modalità e-learning.

Al fine di rendere le relative risposte, chi scrive opererà di seguito una assai sintetica ricognizione di ordine generale rispetto al contesto normativo di riferimento, sempre relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, nel quale collocare le specifiche questioni poste.
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - significativamente qualificata come “processo educativo” dall’articolo 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008 - trova la sua regolamentazione specifica all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008.
L’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 impone innanzitutto, prevedendo anche una sanzione penale (a carico di datore di lavoro e dirigente) in caso di inosservanza del precetto, che tutti i “lavoratori” - vale a dire qualunque soggetto che corrisponda alla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - debbano essere formati, sia in relazione ai concetti di ordine generale in tema di salute e sicurezza (articolo 37, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) che a quelli legati alle mansioni svolte dal lavoratore e, quindi, agli specifici rischi lavorativi (articolo 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008).
L’articolo 37, comma 2, del “testo unico” rinvia a un apposito Accordo in Conferenza Stato-Regioni la identificazione di “durata, contenuti minimi e modalità” della formazione dei lavoratori. Tale Accordo è stato approvato in data 21 dicembre 2011 e, quindi, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.
Esso è, dunque, fondamentale in quanto norma “di dettaglio” rispetto ai principi generali di cui al “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, i quali sono presenti nelle norme di legge di riferimento. In sintesi, la regolamentazione contenuta in
questo Accordo distingue, a proposito dei lavoratori, tra una formazione “generale”
(uguale per tutti i settori produttivi) della durata minima pari a 4 ore, e una formazione “specifica”, diversamente modulata a seconda della rischiosità dei settori (4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore per quelli a rischio medio e 12 per i settori a rischio alto, come individuati dall’allegato codice ATECO). L’Accordo prevede, inoltre, in coerenza con il dettato di legge, un aggiornamento “quinquennale” della durata minima di 6 ore.
Sempre tale fonte ha cura di individuare, quindi, con cura ogni aspetto (organizzativo, documentale etc.) dei corsi di formazione per lavoratori ma non dispone nulla rispetto alla identificazione del “soggetto formatore” che organizzi tale formazione, limitandosi a prevedere che il soggetto formatore può essere anche direttamente il datore di lavoro (così espressamente il punto 2, lettera a), dell’Accordo) e imponendo, invece, che i docenti dei corsi di formazione per lavoratori debbano essere in possesso dei criteri di qualificazione di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 (in questo senso dispone il punto 1 dell’Accordo del 21 dicembre 2011). L’omessa indicazione da parte dell’Accordo dell’elenco dei soggetti formatori in cui si specifichino le caratteristiche di chi organizzi l’attività formativa corrisponde, dunque, a una precisa scelta normativa che legittima chiunque a qualificarsi come “soggetto formatore” dei corsi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori facendosi, di conseguenza, carico di adempiere agli obblighi corrispondenti di cui all’Accordo del 21 dicembre 2011 (sarà, ad esempio, il soggetto formatore a dover predisporre il registro presenze e a firmare gli attestati di formazione, come espressamente richiesto dal punto 7 dell’Accordo in commento).
Dopo avere riconosciuto in modo espresso – nell’ambito delle definizioni di cui all’articolo 2 del “testo unico” – la peculiarità della posizione di “dirigente” e del “preposto”, in modo del tutto coerente il d.lgs. n. 81/2008, all’articolo 37, comma 7, specifica che dirigenti e preposti “ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Tale formazione, sempre secondo la norma appena citata, comprende le seguenti aree tematiche: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. L’Accordo del 21 dicembre 2011, citato, superando il perimetro normativo disegnato dall’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, estende i propri contenuti anche a preposti e dirigenti, con la precisazione che, per costoro, l’applicazione dei contenuti “per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08”.
Con tale premessa, l’Accordo identifica specifici percorsi formativi per preposti e dirigenti. Per i primi è previsto un modulo unico – della durata minima di 8 ore – che si aggiunge alla formazione base che gli stessi hanno già ricevuto in qualità di lavoratori. Per i dirigenti, invece, è previsto un percorso ad hoc, che si sostituisce e non si aggiunge ad altri percorsi, e che si articola in 4 moduli, della durata minima complessiva di 16 ore. Dunque, la regolamentazione dell’Accordo del 21 dicembre 2011, per quanto non sia di efficacia cogente rispetto ai corsi per dirigente e per preposto, funge comunque da parametro di riferimento anche per la disciplina “di dettaglio” di tali corsi, regolati dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008.

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Tutto quanto sin qui esposto è ampiamente sufficiente a evidenziare la piena legittimità di A.I.F.E.C.S. ad operare come “soggetto formatore” per i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti. Va, al riguardo, ma a questo punto solo per scrupolo e completezza, detto che – pure in difetto di una previsione normativa in tal senso (in quanto, si ripete, la scelta normativa è stata nel senso che il soggetto formatore in tali corsi sia chiunque venga come tale scelto dal datore di lavoro o lo stesso datore di lavoro) – A.I.F.E.C.S., soggetto che per Statuto (Allegato
1) persegue come obiettivo associativo la formazione effettiva ed efficace, si è data delle proprie regole interne e ha previsto controlli per garantire la qualità della formazione erogata dagli associati andando, quindi, ben oltre rispetto a quanto oggi costituisce il minimo legale di regolamentazione per i corsi per lavoratori, dirigenti e preposti.
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