Super green pass

Disposizioni ai sensi del DL n. 172/2021  del 26 Novembre 2021- entra in vigore dal 6 dicembre

 

MANCANZA SUPER GREEN PASS   NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE   CLIENTE   (valida dal 06.12.2021 al 15.01.2022) Accedeva al ristorante / bar / pizzeria / pasticceria     ecc. denominato….., sito in …. alla via….. , ed usufruiva del servizio al tavolo al chiuso, nonostante non fosse titolare della certificazione verde  di cui all’art. 9 comma 2 lett. a),b)  o c- bis del DL.   52/2021   convertito   in   L. 87/2021,  come    modificato   dal DL 172/2021, violando le disposizioni   dell’art.   6   del   DL 172/2021. Ai sensi dell’art. 650 C.P., allo scopo di ridurre l’esposizione al rischio di contagio e di non proseguire nell’attività illecita, si intima di lasciare il locale.   ART.4 comma 1 D.L. 25.03.2020 nr.. 19, convertito in Legge 35/2020 Vedi nota  nr. 7 in fondo al prontuario. La  disposizione  si  applica solo    per    il     servizio    al chiuso    ed    al    tavolo,    in quanto            per              la consumazione    al    banco, così come  per  l’accesso  ai servizio     igienici     non     è previsto alcun green pass. Sono   esclusi   i   servizi   di ristorazione all’interno degli alberghi   e di altre strutture ricettive                     riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati  e  delle  mense e catering    continuativo    su base   contrattuale,    per    i quali è previsto il possesso del green pass base. La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore  ai  12  anni  ed   a quelli   esenti   dalla campagna vaccinale.   Con separato verbale si contesta la specifica violazione  al  titolare  / gestore    dell’attività     per aver   omesso  il   controllo, vedi caso in seguito.
MANCANZA SUPER GREEP PASS altre attività   CLIENTE   (valida dal 06.12.2021 al 15.01.2022) Accedeva       /      partecipava       a (scegliere il caso) a discoteca, cinema, teatro, festa, cerimonia  pubblica,  concerto, stadio,   sala   giochi,   sala scommesse (identificare correttamente    l’attività commerciale e la sua sede), nonostante non fosse titolare della certificazione verde  di cui all’art. 9 comma 2 lett. a),b) o c- bis del DL. 52/2021 convertito in L. 87/2021, come  modificato dal DL 172/2021, violando le disposizioni dell’art. 6 del DL 172/2021. Ai   sensi   dell’art.   650   C.P.,   allo scopo di ridurre l’esposizione al rischio di contagio e di non proseguire nell’attività illecita, si intima di lasciare il locale.   La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore  ai  12  anni  ed   a quelli   esenti   dalla campagna vaccinale.   Con separato verbale si contesta la specifica violazione  al  titolare  / gestore    dell’attività     per aver   omesso  il   controllo, vedi caso in seguito.

 

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