Decreto-legge 69/2013: approvato

Decreto-legge 69/2013: approvato - aggiornamento 18 agosto 2013

È imminente la pubblicazione della legge di conversione del Decreto-legge 69/2013: approvato definitivamente venerdì 9 agosto 2013. Ne anticipiamo il testo e i contenuti, in attesa di promulgazione e della pubblicazione sulla G.U.

Si tenga conto che NON entreranno immediatamente in vigore (quasi) tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008 e alla salute e sicurezza sul lavoro, poichè la legge prevede la definizione e specificazione di molti aspetti tramite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, spesso sentita la Commssione consultiva permanente (ex. art. 6). Confermati tutti i 20 Emendamenti CIIP su salute e sicurezza sul lavoro.

L'approvazione finale ha ulteriormente modificato il D.L.gs. 81/2008, con: - 1 integrazione all'art. 31, relativa al SPP (Servizo di Prevenzione e Protezione); - 1 sostituzione dell'art. 71, comma 11 - verifiche periodiche delle Attrezzature che saranno operative dopo la pubblicazione in G.U. e, inoltre. - 2 Ordini del giorno relativo all'art. 40, Allegati 3-A e 3-B, che ovviamente NON saranno immdatamente operative poichè gli OdG costituiscono una richiesta al Governo, che NON può essere resa esecutiva per decreto ministeriale ma solo con una "norma primaria".

Tra le altre novità: - abolizione del DURT (il Documento di Regolarità Tributaria introdotto dalla Camera) - il taglio agli stipendi dei manager - il ripristino in Aula delle semplificazioni per gli interventi edilizi anche se modificano la sagoma dell'edificio ma con vincoli più rigidi per la tutela dei centri storici; - Scuole: si aggiungono agli interventi di messa in sicurezza anche la realizzazione nuovi istituti; - Multe: la misura ridotta del 30% varrà per i trasgressori se si paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Salta invece lo sconto per gli automobilisti virtuosi; - Appalti: diventa obbligatoria l'anticipazione del 10% dell'importo. Come si potrà valutare esaminando il testo coordinato: - i contenuti finali del decreto-legge sono migliorati rispetto al testo originale, pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma - sono anche più limitati rispetto alle richieste nostre e della Commissione XI dela Camera (Lavoro). In particolare non è più soppresso l’art. 35 (formazione semplificata per attività fino a 50 giornate/anno), sostituito da una formulazione incomprensibile e peggiorativa dell’attuale normativa per le stesse aziende con attività stagionali.

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