D.L. 24 marzo 2020
“misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”
Sanzioni irrigidite:
1. Salvo che il fatto sia punito come delitto dalla legge penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000;
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.