Accordo 7 luglio allegato II, modalità e-learning

Riportiamo la formazione e-learning e l'allegato II. Le caratteristiche della piattaforma e-learning: aspetti tecnici, profili di competenza e documentazione!

12.7 E-Iearning per la formazione specifica ex accordo art. 37
 
Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, é consentito il ricorso alla modalità e-Learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
 
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011.

 
ALLEGATO II

 
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
  • Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-Learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
  • lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
  • la partecipazione attiva del discente;
  • la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
  • la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
  • la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
  • le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-Learning.
  • Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
  • Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
 
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
  • Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
  • Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
  • Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti, l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e Valutando " l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti. "
  • Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

D. DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità e-Iearning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
  1. il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
  2. le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
  3. i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
  4. i nomi dei relatori o docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
  5. scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
  6. le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
  7. le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
  8. le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
  9. il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
  10. le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.
 
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
 
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti.
 
L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
 
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

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