G.U. n.75 del 22 marzo 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
G.U. n.75 del 22 marzo 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
COVID-19 – NUOVO CORONAVIRUS
Sollecitata da tanta disinformazione ma ancor prima da professionisti che, comprensibilmente preoccupati, esternano le proprie perplessità in ordine al modo in cui, alla luce di questa emergenza, devono affrontare il proprio lavoro, a distanza di pochi giorni dall’appello rivolto agli stessi e volto ad attivare ogni possibile mezzo di PREVENZIONE, la Presidente di A.I.F.E.C.S. torna sulla questione “Covid-19 / Nuovo Coronavirus”. “Se è vero come è vero che il Governo nazionale sta attivando tutte le procedure ritenute opportune e necessarie per cercare di contrastare il crescente contagio, lo è altrettanto che pende in capo a ciascuno di noi – professionisti in materie di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro – il dovere morale ma anche normativo di affiancare le Aziende che abbiamo l’onore e l’onere di dover seguire sotto il profilo della Sicurezza. E allora, se da una parte deve essere il buon senso a determinare l’impegno di ciascuno di noi, volto alla tutela delle persone che, a qualsiasi titolo, si trovano in ambienti di lavoro (siano essi dipendenti ovvero fruitori del servizio offerto) dall’altro – anche in questa complessa quanto nuova e sconosciuta situazione emergenziale - intervengono le norme che, al buon senso, integrano responsabilità ben precise. Ritengo che inverosimilmente, in caso di contagio di un lavoratore, potrà essere invocata la responsabilità del professionista che segue la Sua azienda sotto il profilo della Sicurezza ma, lo sappiamo bene, inverosimile non equivale mai ad impossibile. E allora pur se in presenza, come premesso, di provvedimenti massivi di prevenzione adottati dallo stesso Governo nazionale, pendono in capo a tutti noi obblighi quali quello sancito dal vigente D. Lgs. 81/2008 (così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106) che, ricordo, all’art. 29 comma 3 recita “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”. È proprio in questa previsione normativa, ritengo, che il Legislatore ha inteso collocare la “durata in validità” di un DVR (questione spinosa ed a lungo dibattuta) poiché, nel momento in cui la norma prevede che “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata” (IMMEDIATAMENTE!) di fatto sancisce che quel documento (DVR) ha una validità temporale limitata al periodo in cui non intervengono nuovi rischi non contemplati nel documento stesso. Ed ecco, quindi, che se per qualcuno fosse irrilevante la questione della responsabilità morale e del buon senso, ritengo che non possa esserlo quella normativa dal cui rispetto, nessuno di noi, è esentato (per quanto mi consta sapere neanche e soprattutto in questo momento emergenziale!). D’altro canto, ho avuto modi di constatarlo personalmente, le stesse Amministrazioni dello Stato, nei loro vertici, stanno aggiornando reiteratamente il personale dipendente in ordine ai rischi correnti, così come, purtroppo, li stiamo vedendo evolversi. Va da sé, quindi, che è da ritenersi tanto auspicabile quanto necessario informare immediatamente i datori di lavoro di tale nuovo rischio, provvedendo all'aggiornamento dei rispettivi documenti di rischio nella parte riguardante il rischio biologico (determinato dal COVID-19) ed adottando l’utilizzo di tutte le misure di protezione (DPI) già ampiamente consigliate dal competente Ministero della Sanità. Tanto premesso, quindi, è invitando tutti a non creare situazioni esasperate ed ancor meno a determinare allarmi sociali ulteriori bensì, quindi, richiamando il buon senso nonché il senso di responsabilità che – innegabilmente – contraddistinguono una categoria bistrattata come quella degli operatori della Sicurezza nei luoghi di lavoro, che esorto tutti Voi, ancora una volta, a testa alta e con orgoglio, a mettere a disposizione delle Vostre aziende la competenza e gli strumenti preventivi di conoscenza di cui siete e siamo dotati perché buon senso e quadro normativo ma soprattutto, ancor prima, la scelta di professione che abbiamo fatto decidendo di operare in questo delicatissimo settore, ce lo impongono. Sarà mia cura, nel rispetto del ruolo che mi fregio di rappresentare nella nostra Associazione, predisporre il più capillare ausilio per tutti Voi, riservandomi di ulteriori aggiornamenti laddove richiesti o necessari. Buon lavoro. Milano, lì 24 febbraio 2020 Il Presidente A.I.F.E.C.S. PhD Dott.ssa L. Cioni
Il Presidente di A.I.F.E.C.S. rivolge un appello a tutti i professionisti che operano nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e raccomanda a loro, in primis, di applicare quello che deve essere il loro credo professionale: la PREVENZIONE!
È necessario – raccomanda - che prima di visitare le Aziende presso cui si presta attività di consulenza o presso le quali si ha incarico di RSPP o di qualsiasi altro carattere che preveda, appunto, la visita in loco, vengano acquisite informazioni circa la eventuale presenza in azienda – anche transitoria e nei giorni antecedenti - di dipendenti e/o collaboratori che, per qualsiasi motivo, siano stati nei Paesi a rischio e recentemente siano rientrati in Italia.
In caso di presenza di soggetti di rientro dalle zone notoriamente a rischio è opportuno sapere se, preventivamente al rientro al lavoro, abbiano osservato un periodo di quarantena.
È di oggi la comunicazione del Premier Conte e del Ministro della Sanità Speranza secondo la quale è da ritenersi obbligatoria la quarantena per tutti coloro che rientrano dai Paesi ad alto rischio, così come individuati dallo stesso Ministero della Salute.
In caso di sopralluoghi presso aziende da ritenersi, per i motivi sopracitati, “a rischio”, laddove questi non siano ritenuti urgenti ed inderogabili, ove possibile si consiglia al professionista di effettuare le previste verifiche mediante collegamenti telematici con invio del report del sopralluogo utilizzando gli stessi mezzi informatici.
Qualora, invece – prosegue - in presenza di sopralluoghi ritenuti urgenti, inderogabili o per i quali sia assolutamente necessaria la presenza in loco del professionista e da doversi effettuare in aziende “a rischio”, si consiglia e raccomanda che vengano effettuati utilizzando tutte le misure di prevenzione note, adoperando, quindi, mascherine FFP2 o FFP3 e guanti in lattice monouso.
Esorto – insiste - tutti i professionisti a non sottovalutare i rischi di contaminazione da COVID-19 (nuovo Coronavirus) in quanto, oltre a preservare la propria salute, pende in capo ai professionisti che operano nel mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro la responsabilità morale e professionale di insegnare e divulgare il vero valore della PREVENZIONE!
Milano, 21-02-2020
I filmati in lingua cinese sono estremamente più esaustivi degli altri in quanto sono riportati esempi tratti dai manuali servizio sanitario regionale Emilia Romagna.
L’associazione sindacale datoriale A.I.F.E.C.S. operante da anni nel settore della formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro dà l’opportunità a società di consulenza, formatori, professionisti, società operanti nel settore della sicurezza, consulenti del lavoro di avviare UN CENTRO FORMATIVO TERRITORIALE A.I.F.E.C.S. abilitato ad ogni effetto di legge ad erogare corsi :
- IN AULA - IN E-LEARNING - IN AULA VIRTUALE
Il valore aggiunto che ci differenzia dalle altre realtà datoriali è la Vs libertà nel poter scegliere il prezzo di vendita al pubblico dei corsi e valorizzare qualitativamente i formatori afferenti all'associazione.
Su richiesta, forniremo un sito Web “White label” da poter personalizzare con il vostro logo, immagini e video che aumenteranno la vostra visibilità sul web per la vendita dei corsi.
I prezzi dei corsi non saranno mai visibili al pubblico, accessibili soltanto ai centri formativi territoriali.
La quota associativa per l'apertura di un nuovo centro Formativo è di 400 euro annue (esente iva) e include 8 ore annuali di formazione valevole per aggiornamento RSPP/Formatore/Coordinatore. Necessitano solo 2 gg per l’attivazione della piattaforma di facile utilizzo utile a erogare corsi in aula, e-learning e aula virtuale.
Confidando nel Vs interesse a questa opportunità di crescita professionale, Vi alleghiamo l’iscrizione in qualità di socio sostenitore da inoltrare compilata e firmata via mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete chiamare il 055 95 95 76 chiedere di Orazio Lacenere per ulteriori informazioni.
Un nostro operatore vi seguirà nell'utilizzo e sarà sempre disponibile per qualsiasi info.
L’APERTURA DEL CENTRO FORMATIVO TERRITORIALE A.I.F.E.C.S. VI ESENTA DA OGNI ONERE BUROCRATICO, TECNICO, TUTORAGGIO E IN CASO DI CONTROLLO DELLE AZIENDE DA VOI SEGUITE SARA’ DIRETTAMENTE L’ASSOCIAZIONE AD INTERFACCIARSI CON ORGANI DI CONTROLLO E ISPETTIVI.
Con l’auspicio di aver fatto cosa gradita con tale comunicazione restiamo a disposizione per eventuali e ulteriori approfondimenti.
Porgiamo i nostri più cordiali saluti
COVID-19 – DPCM “io resto a casa”
In questo periodo di emergenza, in cui tutto il Paese è sostanzialmente bloccato, ti invitiamo ad alcune riflessioni:
E allora approfitta di questo periodo per mettere in regola la tua Azienda oggi. A tal fine TUTTI i centri formativi territoriali A.I.F.E.C.S. consentono alle proprie “aziende clienti” di effettuare la formazione in remoto, comodamente da casa, dall’ ufficio o ovunque si trovi il discente, tramite corsi (validi ad ogni effetto di legge) erogati in Aula virtuale oppure e-learning. Esperti come l’Avv. Lorenzo Fantini affermano che nell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 si prevede che la “verifica finale” per i corsi può essere realizzata anche tramite la modalità di “videoconferenza”. Dunque, esiste un atto ufficiale a valenza normativa in cui viene enunciato il principio per cui la “videoconferenza” è equiparata alla “presenza fisica”. Il nostro strumento di videoconferenza- aula virtuale- permette di accertarsi dell’identità dei partecipanti, invio del materiale didattico e di formulare domande al docente e interagire con lo stesso. Tutto questo grazie anche al tutoraggio continuo dei professionisti dell'Associazione che sono a disposizione degli utenti sia per tutoraggio tecnico che per tutoraggio formativo. In particolare: La presenza di una chat a disposizione dei discenti che consenta di comunicare con i docenti e gli altri partecipanti; La possibilità da parte dei discenti di richiedere la parola e interagire con i docenti; l'invio del materiale didattico e l'accesso al test finale. Così facendo, alla ripresa della normalità, le Aziende saranno in regola con le vigenti normative e potranno dedicare tutte le energie al lavoro senza dover destinare giornate lavorative a mettersi in regola con la formazione. Contatta il centro territoriale più vicino a te. Il professionista ti aiuterà a scegliere la migliore soluzione per te e per i tuoi dipendenti pianificando i corsi necessari.
Quest’anno per festeggiare il decimo anno di formazione insieme agli associati abbiamo organizzato un convegno rivoluzionario improntato sulla qualità della formazione e informazione che rivolgiamo alle aziende clienti. Facciamo un passo in avanti... a fianco della formazione e aggiornamento sul tema sicurezza (affrontata durante i seminari di luglio) abbiamo affrontato una tematica importante che è l’efficacia della formazione. I lavoratori e i datori di lavoro delle nostre aziende devono essere formati ma anche tutelati, diamo ancora una volta qualcosa in più! Tra i relatori quest’anno abbiamo invitato l’Avv. Fantini – che ha riscosso enorme successo per la sua competenza e capacità relazionale nei seminari tenuti a luglio- che, per la tutela delle aziende, ci ha illustrato sentenze e riportato casi concreti di aziende sanzionate che non rispondevano adeguatamente alle normative di legge in merito all’ efficacia della formazione. Quest’anno abbiamo aperto il convegno con un intervento di un esponente Asl del Dott. Amerigo Bianchi che ci ha dato alcune dritte su cosa occorre fare per valutare l’efficacia della formazione, e quali sono le direttive che come asl seguono per valutarla nelle aziende. Abbiamo proseguito la mattinata con l’intervento di un grande coaching Sergio Borra, che ha coinvolto e catturato tutta la sala e ci ha dimostrato come tenere l’aula e come trasmettere i messaggi in maniera efficace. Nel pomeriggio rappresentanti del comitato scientifico di A.I.F.E.C.S. hanno presentato del materiale multimediale prodotto e messo a disposizione degli associati per effettuare formazione efficace ma soprattutto ha distribuito del materiale utile da poter mostrare in caso di contenzioso per tutelare il datore di lavoro e il formatore sulla efficacia formativa. Ha concluso il pomeriggio l’intervento dell’Avvocato Fantini e quindi con la parte giurisdizionale ossia con sentenze e ci ha illustrato le responsabilità del formatore e quelle del datore di lavoro.
MANCANZA SUPER GREEN PASS NEI SERVIZI DI RISTOR... |